STATUTO ASSOCIAZIONE SICHEM
ARTICOLO 1
E’ costituita una associazione denominata “Sichem – Crocevia dei Popoli – ONLUS”, con sede legale in Arezzo, Via Fonte Veneziana n° 19.
ARTICOLO 2
La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2050; l’Assemblea può deliberare sulla sua proroga o sull’anticipato scioglimento.
ARTICOLO 3
L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed ha finalità esclusivamente umanitarie e di solidarietà sociale. In particolare l’associazione ha lo scopo:
- di prestare assistenza a tutte le persone che ne hanno bisogno (bambini – anziani – extracomunitari ecc…);
- di tutelare ogni e qualsiasi attività inerente la salvaguardia soggettiva e oggettiva di tutte le categorie connesse all’esercizio della solidarietà;
- di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica della solidarietà, e favorire lo scambio di comunicazioni e informazioni utili a sviluppare rapporti interpersonali ed ogni altra attività ed iniziativa connessa alle finalità associative;
- di aprire temi di confronto culturale, etico, economico e sociale, nelle opportune sedi anche istituzionali in Italia e all’estero, recependo e diffondendo le informazioni, gli studi e le proposte che emergono;
- di promuovere manifestazioni, viaggi e soggiorni, mostre, convegni, dibattiti, gruppi di studio in proprio o in collaborazione con persone, associazioni, enti ed istituzioni in Italia e all’estero;
- di predisporre, effettuare, gestire e patrocinare pubblicazioni, servizi di educazione, formazione, qualificazione, assistenza e tutela delle persone, dei cittadini e dei soci;
- di promuovere e di gestire qualsiasi iniziativa in tutte le forme giuridicamente consentite, in Italia e all’estero, utile alla concretizzazione dell’oggetto sociale ed al conseguimento dei fini associativi;
- di incentivare qualsiasi attività connessa e/o affine alla realizzazione degli scopi sociali.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.
ARTICOLO 4
L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, compreso la costituzione di società e cooperative; compravendita e permuta di beni immobili e mobili soggetti a registrazioni; stipulazione di mutui e concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concessione di fidejussioni ed altre manleverie.
ARTICOLO 5
L’adesione all’associazione è libera e possono essere soci tutti coloro che s’impegneranno non solo all’ideazione di tali opere ma anche alla loro realizzazione secondo i progetti e le modalità approvati dagli organi statuari competenti.
L’ammissione di ogni socio è condizionata all’approvazione della maggioranza assoluta del consiglio direttivo.
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell’associazione.
ARTICOLO 6
La qualifica di socio si acquista con l’iscrizione e si perde o per dimissioni o per deliberazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari. Sono soci fondatori quelli presenti al presente atto.
ARTICOLO 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 9
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.
Tutte le cariche sono svolte a titolo totalmente gratuito.
ARTICOLO 10
Il Presidente dell’associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ha rappresentanza legale dell’associazione e ne cura l’organizzazione e l’attività. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente che è pure nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno ogni bimestre e l’assemblea almeno due volte l’anno. Adotta ogni iniziativa ritenuta utile per il funzionamento dell’associazione secondo gli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo, svolge compiti esecutivi a lui affidati dallo stesso. Rimane in carica per 3 anni e può essere riletto solo una volta consecutivamente. Il Presidente può avvalersi dell’opera di uno o più collaboratori da lui scelti tra i soci o tra gli esterni all’associazione.
ARTICOLO 11
Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed hanno rispettivamente il compito di:
- curare gli incassi, erogare le spese approvate dagli organi competenti e di disporre il bilancio consuntivo e di previsione da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’associazione, curare la conservazione della documentazione amministrativa, svolgere mansioni di segreteria in genere. Durano in carica 3 anni e non possono essere rieletti consecutivamente.
ARTICOLO 12
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove soci. Comunque un membro del Consiglio dovrà essere eletto tra i soci fondatori. L’elezione del Consiglio Direttivo ha cadenza e scadenza triennale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni bimestre o su richiesta dei suoi membri. Il Consiglio delibera per appello nominale e in caso di parità del voto prevale quello del Presidente.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- predispone e sottopone all’Assemblea le attività e i programmi da svolgere e la relazione sull’attività svolta;
- approva i bilanci consuntivi e previsionali da presentare all’Assemblea;
- delibera l’ammissione di nuovi soci;
- adotta ogni altra deliberazione di carattere economico e normativo relativa all’attività dell’associazione;
- fissa compensi, rimborsi e indennità per collaboratori esterni;
- fissa l’importo delle quote annuali dei soci;
- delibera su ogni altra materia che non sia di pertinenza dell’Assemblea per leggi e per lo statuto.
ARTICOLO 14
L’Assemblea dell’associazione è composta da tutti i soci. Va convocata almeno due volte l’anno e può essere convocata su richiesta di due terzi dei soci, in questo caso con avviso spedito con almeno venti giorni di anticipo sulla data di convocazione. E’ validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno 5 ore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti. La convocazione dovrà essere formulata con un ordine del giorno. La votazione avrà luogo a seconda del metodo scelto dal Presidente all’inizio della seduta. In caso di modificazioni dello statuto il testo delle modificazioni richieste deve essere riportato nell’avviso di convocazione e la votazione su questi punti all’ordine del giorno, deve essere con maggioranza qualificata (2/3 voti favorevoli).
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice-presidente, che nomina il Segretario. L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo; approva il bilancio annuale, consuntivo e di previsione.
ARTICOLO 15
Il patrimonio dell’associazione è formato dalle quote di partecipazione delle varie categorie di soci, da donazioni, lasciti testamentari, da contributi di enti italiani e stranieri, da finanziamenti erogati da istituti ed enti di ricerca e da organizzazioni, società, soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte allo stesso comparto.
I fondi sono amministrati dalle disposizioni del Consiglio Direttivo che deve attenersi alle indicazioni dell’assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nomina un liquidatore.
L’attivo eventuale residuato dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 16
L’Assemblea nomina – a maggioranza semplice – un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica relativa è incompatibile con quella di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario e membro del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 17
Le cariche sociali sono totalmente gratuite. Ai soci spettano solo rimborsi spese se documentate.
ARTICOLO 18
Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.
Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere il bilancio annuale di servizio.
ARTICOLO 19
La nomina di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere e Segretario sarà fatta conseguentemente al presente atto.
ARTICOLO 20
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.