STATUTO ASSOCIAZIONE SICHEM

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “SICHEM – CROCEVIA DEI POPOLI – ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Arezzo, via Fonte Veneziana n.19 e con durata illimitata.
In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L’integrazione dell’acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’associazione opera prevalentemente sul territorio di Aretino.
Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2 – Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) in particolare l’associazione ha lo scopo:
– Lettera r) art. 5 comma 1: Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; in ogni caso di prestare assistenza a tutte le persone che ne hanno bisogno;
– Lettera i) art. 5 comma 1: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore; inoltre, l’associazione si potrà fare promotrice di iniziative volte ad aprire temi di confronto culturale, etico, economico e sociale nelle opportune sedi anche istituzionali in Italia e all’estero, recependo e diffondendo le informazioni, gli studi e le proposte che emergono;
– Lettera k) art. 5 comma 1: Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; oltre a organizzare e gestione attività turistiche a norma della legge regionale, Regione Toscana, n.86 del 20 dicembre 2016;
– Lettera n) art. 5 comma 1: Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
– Lettera o) art. 5 comma 1: attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
– Lettera q) art. 5 comma 1: alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; oltre a realizzare e/o gestire strutture di accoglienza a norma del Decreto Presidente Regione Toscana n.41/r del 0 luglio 2013;
– Lettera u) art. 5 comma 1: beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
– Lettera v) art. 5 comma 1: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
– Lettera w) art. 5 comma 1: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Lettera z) art. 5 comma 1: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e dtrumentali a quelle di interesse generale e quelle ad esse strettamente connesse, da individuare da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze.

 b) Inoltre l’associazione ha lo scopo:
– Di prestare assistenza a tutte le persone che ne hanno bisogno (bambini – anziani – extracomunitari – ecc.);
– Di tutelare ogni e qualsiasi attività inerente la salvaguardia soggettiva e oggettiva di tutte le categorie connesse all’esercizio della solidarietà;
– Di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica della solidarietà, e favorire lo scambio di comunicazioni e informazioni utili a sviluppare rapporti  interpersonali ed ogni altra attività ed iniziativa connessa alle finalità associative;
– Di aprire temi di confronto culturale, etico, economico e sociale, nelle opportune sedi anche istituzionali in Italia e all’estero, recependo e diffondendo le informazioni, gli studi e le proposte che emergono;
– Di predisporre, efettuare, gestire qualsiasi iniziativa in tutte le forme giuridicamente consentite, in Italia e all’estero, utile alla concretizzazione dell’oggetto sociale ed al conseguimento dei fini associativi;
– Di incentivare qualsiasi attività connesse/affini alla realizzazione degli scopi sociali.
L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, compresa la costituzione di società e cooperative; compravendita e permuta di beni immobili e mobili soggetti a registrazioni; stipulazione di mutui e concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concessione di fidejussioni ed altre manleverie.

ARTICOLO 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli evebtuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttico, chi l’ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, dopo averlo sentito in contraddittorio con il membro delegato dal Consiglio Direttivo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dell’associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
per le modalità dell’esercizio di accesso ai librisociali non è necessario che la richiesta sia motivata, deve essere scritta, e inviata almeno 5 giorni prima; l’accesso dovrà avvenire nei giorni e negli orari lavorativi e l’associato potrà procedere personalmente ad esaminare i documenti o con l’ausilio di professionisti abilitati, potrà anche chiedere di estrarre copia dei documenti visionati.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può semore recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
L’associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali e in ogni caso gli stessi che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionista di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

ARTICOLO 6 – Organi

Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
l’Organo di controllo (quando nominato);
Revisione legale dei conti (quando nominato);
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Con l’esclusione dell’Organo di controllo (quando nominato) e del Revisore legale dei conti (quando nominato) considerata la necessità della loro indipendenza, della loro qualifica, della delicatezza e responsabilità della funzione che sono chiamati a svolgere.

ARTICOLO 7 – Assemblea

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
Agli associati che siano enti del Terzo Settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di  associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’inidirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazione da parte dei soci destinatari.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti, Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
individua le attività diverse previste ex art.  /del D. Lgs. 117/2017.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra  i propri membri a maggioranza.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle sirettive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione. 
Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
Le funzioni di Tesoriere possono essere anche demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo eletto, alla data di approvazione di questo statuto, resta in carica fino a scadenza prevista da statuto in vigore alla data della nomina, quindi fino all’approvazione Bilancio anno 2024.

ARTICOLO 9 – Organo di controllo

L’organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 10 – Revisione legale dei conti

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 12 – Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ARTICOLO 13 – Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
quote associative
contributi pubblici e privati
donazioni e lasciti testamentari
rendite patrimoniali
proventi da attività di raccolta fondi
attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore)
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 14 – Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 15 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l’organo);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono (se previsto l’organo);
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ARTICOLO 16 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate di quanto previsto all’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 17 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% dei volontari.

ARTICOLO 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 19 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.